FONDO DI GARANZIA PER MUTUI

 

 

Il Fondo rilascia garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50% della quota capitale su mutui ipotecari connessi all’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati da banche o intermediari finanziari:

  • di ammontare non superiore a 250 mila euro;

  • destinati all’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale, anche con accollo, non rientranti nella categorie catastali A1, A8 e A9 o con caratteristiche di lusso.

Il Fondo si rivolge ai giovani fino a 35 anni con lavori atipici, a tempo determinato o altro, alle giovani coppie e ai genitori single che altrimenti non avrebbero alcuna possibilità di accedere ai mutui ordinari, non avendo un posto fisso e, quindi, non potendo offrire sufficienti garanzie per il rimborso.

I soggetti finanziatori si impegnano a non richiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive non assicurative, nel rispetto dei limiti consentiti dalla legislazione vigente, oltre all’ipoteca sull’immobile.

Per l’accesso alla garanzia del Fondo non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari.

All’atto di ammissione della garanzia, in presenza di più domande pervenute nella stessa giornata, il gestore del Fondo attribuisce priorità a i mutui erogati a: 

  • giovani coppie: nuclei familiari costituiti da almeno due anni, coniugati o conviventi more uxorio, con uno dei componenti con età inferiore ai 35 anni;

  • nucleo monogenitoriale con figli minori: persona singola non coniugata, separata, divorziata o vedova con almeno un figlio convivente minore;

  • giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

  • conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari. 

Per i mutui ai quali sia stata assegnata priorità, il limite massimo del tasso effettivo globale (Teg) applicabile ai mutui è stato posto pari al tasso effettivo globale medio sui mutui, rilevato dalla pubblicazione trimestrale del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono all’iniziativa possono adottare, a tutela dei mutuatari che presentino difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo, la sospensione dei pagamenti delle rate e/o le altre misure facoltative indicate nel modulo di adesione, allegato al presente atto.

La Banca d’Italia ha inoltre chiarito che la garanzia del Fondo può essere richiesta per erogare mutui anche fino al 100% del valore dell’immobile, mentre per i mutui senza garanzia resta fermo il tetto dell’80% del valore. 

 

 

 

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